CONSORZIO
DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE
DEL
CANALE LUNENSE
SARZANA
REGOLAMENTO CONSORZIALE
PER LA CONSERVAZIONE E LA
POLIZIA DELLE
OPERE DI BONIFICA E LORO
PERTINENZE
TITOLO
I
ATTRIBUZIONI
DEL CONSORZIO - LE OPERE
ART.
1
Attribuzioni del Consorzio
II Consorzio
di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense, originariamente Consorzio di
Irrigazione costituito con D.P. 21 marzo 1923, n. 9175, e riconosciuto altresì
quale Consorzio di Bonifica di 2" categoria, ai sensi dell'art. 114 del
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, con D.M. 16 dicembre 1933, n. 9451, è un Ente di
diritto pubblico ai sensi dell'art. 59 del citato R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.
Ai fini della
trasformazione degli ordinamenti produttivi nel comprensorio, nel quadro delle
convenienze economiche e sociali, il Consorzio espleta le funzioni ed i compiti
che gli sono attribuiti dalla legge o dall'Autorità, ovvero che siano comunque
necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.
In
particolare provvede:
a)
alla progettazione ed all'esecuzione in concessione delle opere di
bonifica di competenza statale e regionale, nonché di ogni altra opera pubblica
di interesse del comprensorio;
b)
alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di competenza statale;
e)
ad assumere, a termini della legge 12 febbraio 1942, n. 183, l'esecuzione
e la manutenzione delle opere di interesse comune a più proprietà, nonché di
quelle occorrenti a dare scolo alle acque e a non recare pregiudizio allo scopo
per il quale furono eseguite le opere pubbliche di bonifica;
d)
all'assistenza della proprietà consorziata: nella trasformazione degli
ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione; nella
progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, volontarie
od obbligatorie, anche comuni a più fondi, e nel conseguimento delle relative
provvidenze statali;
e)
all'esecuzione, su richiesta e per conto dei proprietari consorziati,
delle opere di cui alla precedente lettera d), nonché alla manutenzione delle
medesime, sempreché, in quest'ultimo caso, l'intervento presenti interesse ai
fini della funzionalità delle opere pubbliche o comuni;
f)
alla vigilanza sull'adempimento delle direttive del piano generale di
bonifica.
ART.
2
Opere di bonifica consorziali
Sono opere di
bonifica consorziali: l'impianto di sollevamento, la cabina elettrica di
trasformazione, nonché le canalizzazioni principali e secondarie di scolo, le
condotte di irrigazione e relativi manufatti.
ART,
3
Opere di bonifica di competenza
privata
Le opere di
bonifica di competenza privata sono quelle atte ad assicurare lo scolo delle
acque dai fondi e ad evitare pregiudizio allo scopo per il quale sono state
eseguite le opere pubbliche di bonifica.
TITOLO
II
CONSERVAZIONE
DELLE OPERE DI BONIFICA
E
LORO PERTINENZE
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
ART.
4
Occupazioni per lavori
Gli espropri
e le occupazioni temporanee e permanenti necessarie per assicurare la
conservazione delle opere di bonifica sono disciplinati dalle disposizioni
di legge che regolano la materia.
ART.
5
Accesso ai lavori
II personale
del Consorzio o da questo incaricato dell'attuazione di interventi di bonifica
può accedere, previo avviso al proprietario, nella proprietà privata, anche
con mezzi meccanici, per effettuare i rilievi e gli interventi necessari.
Il Consorzio
è responsabile, nei confronti della proprietà consorziale, di qualunque danno
causato al fondo dal personale dell'Ente nell'adempimento degli anzidetti
incarichi.
ART.
6
Zone di rispetto
Salvi i casi
di acquisizione al Demanio dello Stato specificatamente indicati con apposizione
di termini o risultanti dagli atti di esproprio o di acquisto, lungo entrambi i
lati di tutti i canali consorziali sono istituite zone di rispetto che si
stendono dal ciglio, quando i canali corrono incassati, ovvero dal piede delle
scarpate esterne degli argini, quando i canali sono arginati.
Dette zone
sono riservate al deposito delle erbe derivanti dai diserbamend, al deposito
delle materie di spurgo nonché al transito» sia di mezzi meccanici impiegati
nei lavori di bonifica, sia del personale consorziale di vigilanza e di
custodia.
Per i canali
incassati, la zona di rispetto è così stabilita;
a)
metri 3 per ampiezza del fondo del canale sino a metri 1;
b)
metri 4 per ampiezza del fondo del canale oltre il metro.
Per i canali
arginati, la zona di rispetto è stabilita in metri 3.
Gli agenti
consorziali hanno il diritto di percorrere liberamente i canali ed i fossi di
scolo privati lungo le relative arginature; a tale scopo i proprietari ed
affittuari interessati sono obbligati ad eliminare ogni ostacolo che impedisca o
renda soltanto meno agevole il libero transito agli agenti stessi, ed inoltre a
mantenere sempre falciate le erbe nascenti su dette zone e su quelle soggette a
servitù di marezzana.
ART.
7
Compensi
Nessun
compenso è dovuto per il deposito delle materie di espurgo e delle erbe
derivanti dai diserbamenti nelle zone soggette a servitù di marezzana, ne il
frontista può pretendere indennizzi di sorta per il taglio o il danneggiamento
di siepi, di rami degli alberi o comunque per la rimozione di altri ostacoli
che, nel predetto spazio vincolato, impediscano di compiere agevolmente Ì
lavori anche con l'impiego di mezzi meccanici.
Quando il
canale corre lungo una strada, il frontista del lato opposto è obbligato a
ricevere tutte le materie di espurgo e di diserbo dalla propria parte, senza
compenso alcuno, se non quando si occupi, con dette materie, una estensione
maggiore della zona di rispetto. In questo caso, il compenso concerne soltanto
la maggiore occupazione.
ART.
8
Manutenzione degli argini
Gli argini
dei canali consorziali di bonifica servono, di massima, solo per il contenimento
delle acque e sono perciò mantenuti dal Consorzio.
Per quelli
che hanno acquistato od acquistino il carattere di strada pubblica o privata, il
mantenimento spetta agli Enti ed ai proprietari interessati.
ART.
9
Sbocchi di fossi privati
Ogni sbocco
di fossi privati nella canalizzazione consorziale, deve essere munito di difesa
atta ad impedire Io smottamento del fondo e delle sponde e quindi l'introduzione
di terra nel collettore.
Per costruire
tali opere, le proprietà interessate debbono preventivamente ottenere dal
Consorzio formale concessione, nella quale sono prescritte le condizioni e la
disciplina per la costruzione e la manutenzione, .1 totale carico dei
concessionari, delle opere medesime.
ART.
10
Manovra delle paratoie
Le chiavi
delle eventuali paratoie regolanti l'immissione delle acque della canalizzazione
privata in quella consorziale, debbono essere in possesso anche del personale
del Consorzio. In ogni caso, durante i servizi di piena, solo gli agenti
consorziali possono effettuare la manovra delle paratoie stesse.
ART,
11
Manutenzione delle opere private
I proprietari
o affittuari dei terreni inclusi nel comprensorio soggetto agli obblighi di
bonifica, debbono eseguire e mantenere nei fondi stessi tutte indistintamente le
opere di competenza privata, anche di interesse comune a più fondi, occorrenti
ad assicurare lo scolo delle acque ed a non recare pregiudizio allo scopo per il
quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica.
Sono
richiamate al riguardo le disposizioni dell'ari. 140 del Regolamento 8 maggio
1904, n. 368, e degli artt. 1 e 2 della legge 12 febbraio 1942, n. 183.
Principalmente
i proprietari o affittuari devono:
a)
tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni
suddetti, ]e luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nella canalizzazione
consorziale;
b)
aprire tutti i fossi necessari ad assicurare il regolare scolo delle
acque che si raccolgono sui terreni medesimi;
e)
estirpare, per lo meno due volte all'anno, nei mesi di aprile e settembre
od in quelle stagioni più proprie, secondo le diverse zone, tutte le erbe che
nascono nei detti fossi;
d)
mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;
e)
rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro
piantagioni laterali ai canali della bonifica, che, per impeto di vento o per
qualsivoglia altra causa, cadono nei corsi d'acqua;
f)
tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi
limitrofi ai corsi d'acqua che, sporgendo su detti corsi d'acqua, producano
difficoltà al servizio od ingombro al transito;
g)
mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere
d'arte, d'uso particolare e privato, di uno o più proprietari.
ART.
12
Gravame a carico del fondo non
più agricolo
II
proprietario del fondo non più agricolo per mutata destinazione, resta
obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo e di
irrigazione a favore dei terreni a valle.
Qualora, per
ottemperare a tale obbligo, si rendano necessari, a giudizio del Consorzio,
particolari lavori, tutte le spese sono a carico del proprietario del fondo di
mutata destinazione.
ART.
13
Compiti del Consorzio nei
confronti delle opere private
II Consorzio,
nei confronti delle opere di competenza privata, ha Ì seguenti compiti:
a)
identificare e classificare i fossi di scolo come previsto al successivo
art. 14;
b)
accertare la necessità degli interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria o di nuova inalveazione;
c)
emettere ordinanza a carico degli interessati perché provvedano alla
esecuzione delle opere di cui alla lettera b);
d)
esaminare i ricorsi eventualmente presentati, in merito alle ordinanze,
dagli interessati, conciliando le eventuali divergenze sorte fra i Consorziati,
e deliberare i provvedimenti relativi;
e)
progettare le opere manutentorie e di nuova malveazione ritenute
necessarie agli scopi della bonifica;
f)
determinare il riparto della spesa fra le proprietà dei terreni
interessati alla esecuzione dei lavori di competenza privata.
SEZIONE
II
Opere
di bonifica di competenza privata
ART.
14
Classificazione dei fossi di
scolo di competenza privata
Ai fini della
vigilanza consorziale e delle relative determinazioni circa gli obblighi di
manutenzione ordinaria o straordinaria e di eventuale nuova inalveazione, i
rossi di scolo di competenza privata si suddividono in:
a)
FOSSI; quelli posti a servizio di una sola proprietà o che non hanno
particolari servitù passive di scolo a favore di altre proprietà;
b)
FOSSI COMUNI: quelli posti a servizio di due o più proprietà;
e)
CAPIFOSSO: quelli posti a servizio di almeno cinque proprietà e con un
bacino scolante non inferiore ad ettari cinquanta e che assolvano funzioni di
particolare importanza.
Il
riconoscimento del fosso di scolo comune nella speciale categoria dei capi-fosso
è disciplinato dal successivo art. 16.
ART.
15
Fossi comuni e capifosso
I fossi
comuni ed i capifosso, anche se di competenza privata, sono e restano però al
servizio della bonifica ed il Consorzio ha su di essi la sorveglianza ed il
controllo diretti della manutenzione ed ha la facoltà di disporre, a norma del
presente Regolamento, per la loro migliore utilizzazione onde conseguire le
finalità per le quali sono state costruite le opere pubbliche di bonifica.
ART.
16
Accertamento della condizione di
capofosso
L'assegnazione
di un fosso di scolo comune alla speciale categoria dei capifosso, avviene ai
sensi delle disposizioni di cui alla lettera a) del precedente art. 13, tenuto
conto dielle particolari caratteristiche del colatore indicate alla lettera e)
del precedente art. 14.
Tale
assegnazione diventa definitiva dopo che il Consorzio, previi accertamenti del
caso, riconosciutane la necessità, abbia provveduto:
a)
alla redazione del progetto di sistemazione del capofosso, completo di
stima e del riparto della spesa fra le proprietà interessate ai lavori;
b)
alla pubblicazione, per tré giorni consecutivi, all'albo del Consorzio e
dei Comuni competenti, degli elaborati di cui alla lettera a);
c)
al tempestivo avviso agli interessati, mediante lettera raccomandata,
della pubblicazione di cui alla precedente lettera b).
La
classificazione del fosso nella categoria dei capifosso comporta automaticamente
la creazione di una zona di rispetto che comprende l'intero alveo del colatore,
eventuali arginature e due strisce laterali al canale della larghezza di m. 3, a
partire dal ciglio superiore del colatore stesso o dal piede esterno delle
arginature.
Dette zone di
rispetto sottostanno alle stesse servitù fissate per i canali consorziali dal
precedente articolo 6.
ART.
17
Distinzione dei lavori e delle
opere a carico dei privati
I lavori e le
opere a carico dei privati sui fossi di scolo comuni si distinguono, ai fini
della competenza ad eseguirli, in:
a)
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA: espurgo dei fossi; lievi ritocchi di
sponda; diserbo; estirpamento ceppale, siepi, piante, sterpi; rimozione di
impedimenti al corso delle acque ed al transito lungo le sponde dei colatori;
piccole riparazioni di manufatti e simili;
b) LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA; quelli richiesti per una migliore funzionalità dei
fossi e consistenti nell'ampliamento della sezione, nella sistemazione della
livelletta di fondo, nel ridimensionamento di manufatti e simili;
e)
OPERE DI NUOVA INALVEAZIONE: quelle intese ad accorciare il percorso dei
fossi o ad escavarne dei nuovi per migliorare le condizioni di deflusso delle
acque.
ART.
18
Esecuzione lavori privati di
manutenzione ordinarla
I lavori di
manutenzione ordinaria sono a carico dei singoli proprietari frontisti. Nei casi
di fossi comuni, dal ciglio del colatore fino alla metà del fosso, salvo
concordare con il possessore della sponda opposta la divisione del lavoro in due
tratti equivalenti così da procedere, come è preferibile, al lavoro sulla
intera sezione.
ART.
19
Esecuzione lavori privati di
manutenzione straordinaria
ed opere di nuova inalveazione
I lavori di
manutenzione straordinaria e l'esecuzione di opere di nuova inalveazione,
possono essere, a richiesta ed a spese degli interessati, progettati ed eseguiti
dal Consorzio, il quale predispone la relativa perizia con il preventivo di
spesa ed il riparto della medesima a carico degli interessati stessi, dando poi
corso alle opere mediante appalto o cottimo fiduciario.
In occasione
della esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria il Consorzio, quando
lo ritenga opportuno, può disporre, a spese degli interessati, alcune
modanature permanenti in calcestruzzo sul fondo e sulle sponde del colatore, in
modo da fissare definitivamente le caratteristiche del canale, allo scopo di
facilitarne le successive opere di manutenzione e rendere più facile e pronta
la sorveglianza ed il controllo degli interessati e del Consorzio.
ART.
20
Procedure per inadempienze dei
proprietari
In caso di
inadempienza da parte dei privati interessati alla esecuzione delle opere di
competenza privata, tanto di manutenzione ordinaria e straordinaria, quanto di
nuova inalveazione, il Consorzio — ravvisatane la necessità — procede
coattivamente con le modalità seguenti:
a)
per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria: emette ordinanza
di esecuzione a tutti i proprietari interessati, fissando le relative modalità
ed i termini entro i quali i lavori debbono essere eseguiti, facendo
predisporre, se necessario, la modanatura del fosso di scolo. Qualora i
proprietari non diano corso alle opere nei termini fissati, ottenuta
l'autorizzazione dell'Ispettorato Compartimentale dell'Agricoltura — ai sensi
della legge 12 febbraio 1942, n. 183 — dispone per la immediata esecuzione
mediante cottimo fiduciario.
Ultimato il
lavoro, liquida la spesa e provvede al relativo riparto a carico degli
interessati.
Invita quindi
i proprietari interessati a provvedere al rimborso della quota di spesa ad
ognuno di essi spettante, entro un termine massimo di giorni 30,trascorso il
quale dispone per l'emissione dei ruoli esecutivi di rimborso, da effettuarsi in
quattro rate consecutive, sulla base della quota spettante ad ogni interessato,
maggiorata del 10 per cento per spese ed interessi di mora, oltre gli aggi
d'esazione;
b)
per le opere di nuova inalveazione, emessa Pordinansa di esecuzione
analoga a quella prevista alla precedente lettera a) e qualora gli interessati
omettano di eseguire i relativi lavori, richiede al Ministero Agricoltura e
Foreste l'autorizzazione prescritta dalla legge 12 febbraio 1942, n. 183, per le
opere di competenza di questi ed alle Regioni per le opere a carattere
regionale; ottenuta la quale dispone per l'esecuzione dei lavori stessi mediante
appalto o cottimo fiduciario. Per il rimborso delle spese procede poi secondo
quanto fissato alla precedente lettera a).
Ogni spesa
sostenuta dal Consorzio per la esecuzione delle opere contemplate nella presente
sezione è garantita, a norma di legge, da privilegio speciale sopra il fondo
migliorato, previa iscrizione nel Registro speciale tenuto dalla Conservatoria
dei Registri Immobiliari, ai termini dell'art. 9, lett. e) del R.D.L. 29 luglio
1927, n. 1509, convcrtito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760.
Il Consorzio
può provvedere a tale iscrizione, ogni qualvolta il rimborso venga rateato o
differito.
SEZIONE
III
Disposizioni
di polizia
ART.
21
Disposizioni per la
conservazione delle opere di bonifica
Per la
conservazione delle opere di bonifica si fa riferimento alle disposizioni
contenute nel Capo I del Titolo VI del Regolamento sulle bonifiche approvato con
R.D. 8 maggio 1904, n. 368 e successive modificazioni, fatte salve le
integrazioni e precisazioni risultanti dal presente Regolamento.
ART.
22
Divieti
Sono lavori,
atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai canali consorziali ed alle
altre opere di bonifica:
a)
qualsiasi piantagione o coltivazione o smuovimento di terreno negli
alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto
(marezzane), fissate al precedente art. 6; qualsiasi apertura di fossi, scoline,
cunette e qualsiasi altro scavo nelle zone anzidetto ;
b)
la costruzione di qualsiasi fabbricato non compreso nella successiva
lettera e), o qualunque adduzione a quelli esistenti, a distanza minore di m. 2
dal termine delle zone di rispetto (marezzane), fissate al precedente art. 6;
c)
la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di m. 50
dal ciglio dei canali e dal piede esterno degli argini;
d)
qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo
a ristagni d'acqua o impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni date
ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime
idraulico della bonifica stessa;
e)
qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le
dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli
argini e loro accessori e manufatti attinenti od anche indirettamente degradare
o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi dipendenza
della bonifica;
f)
qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica, col getto o
cadute di materie terrose, pietre, erbe, acque o qualsiasi immissione di materie
luride, veneficbe o putrescibili, che possono comunque dar luogo ad infezioni di
aria ed a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
g)
qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di m. 10 dai
suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi
trasportate ad ingombrarli;
h)
qualunque ingombro o deposito di materie come sopra, sul piano viabile
delle strade di bonifica e loro dipendenze;
i)
l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza
tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate o ad altre
dipendenze delle opere stesse;
I)
qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o
cespugliati entro quella zona del piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua
montani, che sarà determinata, volta per volta, con provvedimento dell'Autorità
competente;
m) la
costruzione di varchi, di cavedoni o di qualunque altra opera che possa
ostacolare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque;
n)
l'attraversamento degli alvei dei canali con bestiame, come pure
l'attraversamento e il pascolo di animali di ogni specie sulle sommità,
scarpate e banchine dei corsi d'acqua e sulle zone di rispetto;
o)
la macerazione della canapa, del lino e di qualsiasi altro prodotto nei
canali consorziati.
ART.
23
Concessioni
E' vietato, a
chi non ne ha ottenuta la formale concessione, a norma del successivo Titolo III
del presente Regolamento:
a)
variare o alterare canali, argini, manufatti e qualunque altra opera
consorziale;
b)
costruire ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate,
acquedotti, metanodotti. elettrodotti ed altri manufatti, nonché le loro
demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;
c)
costruire qualsiasi fabbrica o qualunque addizione a quelle esistenti, a
distanza minore di m. 10 dal ciglio dei canali o dal piede esterno degli argini;
d)
scavare maceratoi a distanza minore di m. 12 dal ciglio dei canali o dal
piede esterno degli argini ed introdurre, nei canali consorziali, l'acqua di
vuotatura dei maceri;
e)
derivare o prelevare acqua dai canali consorziali, per qualsiasi scopo,
anche in via occasionale;
f)
immettere nella canalizzazione consorziale acque di fognatura;
g)
immettere nei canali consorziali acque con mezzi artificiali;
h)
costruire rampe di ascesa ai corpi arginali nonché carreggiate o
sentieri sulle scarpate degli argini;
i)
transitare sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali
consorziali con veicoli in genere e, in particolare, con carri;
1)
estrarre terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali
consorziali;
m)
depositare, anche temporaneamente, qualunque materia sugli argini, scarpate e
zone di rispetto.
L'immissione
nei canali consorziali di acque provenienti da fognature, maceratoi o
stabilimenti industriali non può essere assolutamente concessa se non sono
state preventivamente ottenute dagli interessati le autorizzazioni prescritte
dall'articolo 9 della legge 8 ottobre 1931, n. 1604, e se non sono state
adottate tutte indistintamente le misure atte a determinare la decantazione e la
depurazione delle acque anzidetto.
ART.
24
Contravvenzioni, accertamenti,
misura delle pene, delle ammende
e delle sanzioni
Salve ed
impregiudicate le ragioni del Consorzio e dei terzi, le violazioni e le
contravvenzioni alle disposizioni di polizia relative alla conservazione delle
opere di bonifica ed alla difesa delle acque dagli inquinamenti sono accertate e
punite in conformità alle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo VI del
già citato Regolamento 8 maggio 1904, n. 368 e successive modificazioni, nonché:
dall'ari. 632 C.P. (deviazione di acque); dall'ari. 635 C.P. (danneggiamenti);
dagli artt. 439, 440, 452 C.P. (avvelenamenti di acque); dall'ari. 674 C.P.
(getto pericoloso di cose); dall'art. 249 del T.U. 27 luglio 1934, n. 1265
(legge sanitaria); dagli articoli 6, 9, 10 della legge 8 ottobre 1931, n. 1604
(sulla pesca).
ART.
25
Agenti giurati
Ai termini
dell'art. 70 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, il personale adibito dal
Consorzio alla sorveglianza ed alla custodia delle opere di bonifica, sempreché
in possesso della qualifica di « agente giurato », è autorizzato ad elevare
verbali di contravvenzione alle norme di polizia idraulica e montana.
II
contravvenuto non può opporsi, per nessuna ragione, agli agenti giurati
consorziali nell'espletamento delle loro funzioni. Ha invece diritto di far
risultare a verbale le dichiarazioni di cui chiede l'inserzione.
ART.
26
Verbali
di contravvenzioni
I verbali di
contravvenzione debbono essere tempestivamente rimessi dall'agente giurato
all'Amministrazione consorziale che provvederà ad inviarlo al contravvenuto, il
quale potrà addivenire, qualora il fatto non rientri nell'ambito penale e
sempreché il contravvenuto abbia desistito dalla sua opera abusiva, alla
conciliazione della contravvenzione, mediante versamento di una somma pari ad
1/3
del massimo
dell'ammenda ed al risarcimento dell'eventuale danno.
Nei casi in
cui il fatto sia ritenuto di contenuto penalmente perseguibile,
l'Amministrazione consorziale provvederà ad inoltrare il relativo verbale alla
competente Autorità, corredandolo delle proprie osservazioni e proposte.
TITOLO
III
DISPOSIZIONI
PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI PRECARIE
SEZIONE
I
Oggetto
e modalità di rilascio di concessioni precarie
ART.
27
Oggetto delle concessioni
Possono
formare oggetto di concessione precaria:
a)
la temporanea utilizzazÌone colturale di terreni di proprietà del
Consorzio;
b)
il taglio e lo sfalcio delle erbe nascenti sulle pertinenze consorziali;
c)
l'esecuzione dei lavori, atti o fatti previsti dal precedente art. 23,
nonché all'art. 134 del Regolamento sulle bonifiche, approvato con R.D. 8
maggio 1904, n. 368;
d)
il temporaneo od occasionale prelievo d'acqua dai canali consorziali.
ART.
28
Modalità e procedure per il
rilascio di concessioni precarie
Chiunque
intenda eseguire lavori, atti o fatti che possono formare oggetto di concessione
precaria, deve farne regolare domanda in carta bollata, descrivendo
dettagliatamente le opere per le quali si richiede la concessione e corredando,
all'occorrenza, 3a domanda dei disegni (in quadruplice copia) delle opere
stesse, debitamente firmati da un tecnico abilitato a termini di legge, nonché
dal richiedente.
La domanda
deve inoltre contenere l'indicazione dell'opera di bonifica interessata e la
località — catastalmente individuata — in cui si intendono eseguire le
opere.
L'accoglimento
o meno delle domande di concessione è rimesso, in ogni caso, al potere
discrezionale dell'Amministrazione consorziale.
Gli atti ed i
fatti eseguiti senza la formale concessione assumono il carattere di abusività
e contro i trasgressori si procede sia a termini di legge, sia del presente
Regolamento.
ART.
29
Contemporanea presentazione di
domanda
Nell'eventualità
di domande di concessione presentate contemporaneamente da due o più ditte per
lo stesso oggetto — salva la piena discrezionalità del Consorzio — può
venire considerato titolo preferenziale l'essere proprietario del terreno
frontista all'opera di bonifica interessata al rilascio della concessione.
ART.
30
Rilascio delle concessioni
Salvo casi
particolari, gli atti di concessione vanno intestati alle ditte proprietarie
degli immobili, in relazione ai quali la concessione viene rilasciata.
Le condizioni
particolari riguardanti ogni singola concessione, la descrizione
particolareggiata dell'oggetto della concessione stessa e le disposizioni, sia
generali, sia particolari, per l'esecuzione dei lavori e per l'utilizzazione
delle opere di bonifica, sono fissate in appositi atti di concessione precaria
da conformarsi alle disposizioni del presente Regolamento e con l'osservanza
delle disposizioni di legge vigenti ed in particolare di quelle dettate dal R.D.
8 maggio 1904, n. 368.
Detti atti
sono da convenirsi con ogni ditta concessionaria, prima del rilascio della
concessione o del suo eventuale rinnovo.
SEZIONE
II
Disposizioni
generali
ART.
31
Termine della concessione
La
concessione precaria ha termine o per decadenza o per revoca da parte del
Consorzio, o per rinuncia da parte della ditta concessionaria.
La revoca e
la rinuncia dovranno essere notificate alla controparte mediante lettera
raccomandata A.R.
ART.
32
Divieto di cessione
E' vietata
ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso ed el
godimento delle concessioni precarie.
ART.
33
Riscossione corrispettivo di
concessione
Per la
riscossione dei corrispettivi di concessione, di cui al successivo art, 42,
possono essere emessi, dal Consorzio concedente, i relativi ruoli non esecutivi.
SEZIONE
III
Prescrizioni
per il rilascio delle concessioni precarie
ART.
34
Diritti di terzi
II rilascio
della concessione non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi.
ART.
35
Esecuzione lavori
Tutti i
lavori devono essere eseguiti a cura e spese del Concessionario, il quale è il
solo responsabile, agli effetti di legge, della stabilità e della buona
esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria.
ART.
36
Riparazione danni
II
Concessionario — sia nell'eseguire l'opera, oggetto di concessione, sia nel
compiere operazioni ad essa comunque connesse — non deve arrecare danni ai
beni o alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario, è tenuto ad
eseguire — a proprie spese e nel termine stabilito — tutti i lavori che il
Consorzio ritenga di dovergli imporre, a riparazione dei danni suddetti. Qualora
il Concessionario non vi ottemperi, il Consorzio provvede, d'ufficio,
all'esecuzione dei lavori.
ART.
37
Manutenzione
dell' opera
Alla
manutenzione, sia ordinaria, sia straordinaria dell'opera, deve provvedere, a
proprie spese e sotto la propria responsabilità, il Concessionario. In difetto,
può intervenire, d'ufficio, il Consorzio.
ART.
38
Responsabilità
del concessionario
II
Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa
derivare alla proprietà demaniale o consorziale, alle persone ed alle cose, in
relazione alla costruzione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere
oggetto di concessione, come pure deve tenere sollevato ed indenne il Consorzio
stesso da ogni reclamo, azione o molestia — anche di carattere giudiziario —
che possano essere promossi da terzi, Amministrazioni pubbliche, Enti o privati,
in relazione alla esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la
durata della concessione; in ogni caso, il Concessionario stesso ne deve
assumere la piena responsabilità, sia civile, sia penale.
ART.
39
Danni all' opera
II Consorzio
non assume alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che
possano derivare — anche a seguito di dissesti della proprietà demaniale o
consorziale e delle sue pertinenze — all'opera oggetto di concessione.
A tal
proposito, il Concessionario deve rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di
indennizzo verso il Consorzio, così come deve rinunciare ad ogni e qualsiasi
reclamo o pretesa di indennizzo per l'eventuale sospensione dell'uso dell'opera
oggetto di concessione.
ART.
40
Esigenze idrauliche
II Consorzio
ha la facoltà di imporre al Concessionario nuove condizioni durante il corso
della concessione, nonché la facoltà, da farsi valere in dipendenza di
esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione dei lavori consorziali, di
far demolire o di far modificare — a spese del Concessionario — l'opera
oggetto di concessione senza che ciò comporti, per il Consorzio, obbligo di
ripristinare, ne totalmente ne parzialmente, l'opera demolita o modificata e
neppure di corrispondere, per quanto sopra, indennizzi o compensi di sorta.
ART.
41
Durata della concessione
La
concessione è accordata in via assolutamente precaria e per durata non
superiore ad un ventennio.
Il Consorzio
si riserva, peraltro, la facoltà di revocarla — a suo insindacabile giudizio,
in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno —
mediante preavviso di tré mesi, da comunicarsi al Concessionario con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Entro il termine fissato da detta
revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla demolizione
dell'opera ed all'asportazione completa dei materiali di risulta, nonché
all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o consorziali, senza che con
ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere.
In caso di
inadempienza del Concessionario, provvede, d'ufficio, il Consorzio.
In mancanza
di rinnovazione, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il
Consorzio ha facoltà di eventualmente ritenere, in nome e per conto dello
Stato, le opere costruite su pertinenze consorziali o demaniali.
ART.
42
Corrispettivo di concessione
II
Concessionario, a compenso dei maggiori oneri di carattere continuativo
derivanti al Consorzio per effetto della concessione, deve corrispondere al
Consorzio stesso, per ogni anno solare ed in forma anticipata, un corrispettivo
in denaro.
Detto
corrispettivo può essere variato, in relazione a valutazioni insindacabili del
Consorzio, ed il Concessionario è tenuto a corrisponderlo nella nuova misura,
salvo il diritto, da parte sua, alla rinuncia della concessione: rinuncia da
comunicarsi al Consorzio non oltre 15 giorni dalla data in cui ha avuto
conoscenza di detta variazione.
ART.
43
Trasferimento della proprietà
In caso di
trasferimento, a qualsiasi titolo avvenuto, della proprietà del fondo su cui
insiste l'opera oggetto di concessione, questa decade automaticamente. Al
riguardo, il Concessionario deve comunicare al Consorzio, sotto pena di
rispondere personalmente dei canoni sospesi, le generalità complete e il
domicilio dei subentranti, coi quali il Consorzio prowederà a concordare « ex
novo » le condizioni del rilascio di una nuova concessione.
ART.
44
Deposito cauzionale
II
Concessionario deve versare al Tesoriere dell'Ente, prima dell'inizio dei
lavori, una somma fissata dal Consorzio, a titolo di cauzione infruttifera,
restituibile soltanto all'atto della revoca (salvo l'ipotesi di cui al
successivo art. 49), scadenza o rinuncia della concessione, dedotti gli
eventuali crediti nel frattempo maturatisi a favore del Consorzio stesso.
ART,
45
Trascrizione ipotecaria
II
Concessionario deve prestarsi, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta del
Consorzio, alla stipulazione in forma notarile dell'atto di concessione
precaria, ai fini della eventuale trascrizione della concessione stessa presso
il competente Ufficio della Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Nel caso in
cui il Concessionario non si presti all'adempimento di tale obbligo, la
concessione decade, a rischio e spese dell'inadempiente.
ART.
46
Spese dell'atto
Tutte le
spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione — bolli, registrazioni,
imposte, tasse, trascrizione ipotecaria, sopralluoghi, copia di atti e quanto
altro occorresse — sono a carico del Concessionario.
ART.
47
Esecuzione lavori d' ufficio
Le spese
relative a qualsiasi lavoro dovuto eseguire d'ufficio dal Consorzio debbono
essere integralmente rifuse dal Concessionario.
In caso di
inadempienza, la concessione decade automaticamente, restando salva ogni azione
da parte del Consorzio per quanto eventualmente dovuto dal Concessionario, a
qualsiasi titolo, in dipendenza della concessione e di inadempienze riscontrate.
ART.
48
Inizio ed ultimazione lavori
Prima di
iniziare i lavori oggetto di concessione, il Concessionario deve prendere
accordi con la Dirczione consorziale per i preventivi accertamenti del caso e,
non appena ultimati i lavori stessi, deve darne avviso alla Direzione per i
necessari riscontri.
ART.
49
Revoca della concessione
La
inosservanza dì una qualsiasi delle condizioni indicate nell'atto di
concessione comporta la revoca di diritto della concessione stessa e la perdita
del deposito cauzionale.
ART.
50
Prescrizioni tecniche
I lavori
debbono essere eseguiti in conformità a^li elaborati tecnici prodotti dal
Concessionario ed approvati dal Consorzio. Sia all'atto esecutivo, sia durante
l'esercizio della concessione, nessuna variante può essere apportata.
Dovranno
inoltre essere osservate tutte le ulteriori prescrizioni tecniche particolari
fissate dal Consorzio.
ART.
51
Accesso ai lavori ed alle opere
Ai dipendenti
ed agli incaricati del Consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e
teso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private
interessate alle opere ed ai lavori oggetto di concessione, affinchè possano
effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuti necessari.
ART.
52
Foro competente
Pr ogni
effetto, derivante dal rilascio della concessione e per ogni eventuale
controversia ad essa relativa, il Concessionario deve assoggettarsi alla
competenza del Foro di La Spezia.
TITOLO 1 -
ATTRIBUZIONI DEL CONSORZIO - LE OPERE
Art.
1 - Attribuzioni del Consorzio
Pag.
3
» 2 - Opere di
bonifica consorziali
»
4
» 3 - Opere di
bonifica di competenza privata
»
4
TITOLO II -
CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA
E LORO
PERTINENZE
SEZIONE I -
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
4 - Occupazioni per lavori
Pag.
5
» 5 - Accesso ai
fondi
»
5
» 6 - Zone di
rispetto
»
5
» 7 - Compensi
»
6
» 8 -
Manutenzione degli argini
»
6
» 9 - Sbocchi di
tossi privati
»
7
» 10 - Manovra delle paratoie
»
7
» 11 - Manutenzione delle opere private
»
7
» 12 - Gravame a carico del fondo non più agricolo
»
8
» 13 - Compiti del Consorzio nei confronti delle opere private
»
8
SEZIONE II -
OPERE DI BONIFICA DI COMPETENZA PRIVATA
Art. 14 -
Classificazione dei fossi di scolo di competenza privata
Pag.
9
» 15 - Fossi comuni e
capifosso
»
» 16 - Accertamento della condizione di capofosso
»
» 17 - Distinzione dei lavori e delle opere a carico dei privati
»
Art. 18 -
Esecuzione lavori privati di manutenzione ordinaria
Pag.
10
» 19 - Esecuzione lavori
privati di manutenzione straordinaria
ed opere di nuova inalveazione
»
11
» 20 - Procedure per inadempienze dei proprietari
» 11
SEZIONE III -
DISPOSIZIONI DI POLIZIA
Art. 21 -
Disposizioni per la conservazione delle opere di bonifica
Pag.
12
» 22 - Divieti
» 12
» 23 - Concessioni
»
13
» 24 - Contravvenzioni,
accertamenti, misura delle pene, delle
ammende e delle sanzioni
»
14
» 25 - Agenti Giurati
»
15
» 26 - Verbali di contravvenzione
»
15
TITOLO III -
DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI
PRECARIE
SEZIONE I -
OGGETTO E MODALITÀ DI RILASCIO DI
CONCESSIONI
PRECARIE
Art. 27 -
Oggetto delle concessioni
Pag.
16
» 28 - Modalità e procedure per rilascio di concessioni precarie
» 16
» 29 - Contemporanea presentazione di domanda
»
17
» 30 - Rilascio delle
concessioni
»
17
SEZIONE II -
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 31 -
Termine della concessione
Pag.
17
» 32 - Divieto di cessione
»
17
» 33 - Riscossione corrispettivo di concessione
» 18
SEZIONE III -
PRESCRIZIONI PER IL RILASCIO DELLE
CONCESSIONI
PRECARIE
Art. 34 -
Diritti di terzi
Pag.
18
» 35 - Esecuzione lavori
»
18
» 36 - Riparazione danni
»
18
» 37 - Manutenzione dell'opera
»
18
» 38 - Responsabilità del Concessionario
»
19
» 39 - Danni all'opera
. » 19
» 40 - Esigenze idrauliche
»
19
» 41 - Durata della concessione
»
19
» 42 - Corrispettivo di concessione
»
20
» 43 - Trasferimento della proprietà
»
20
» 44 - Deposito cauzionale
»
20
» 45 - Trascrizione ipotecaria
»
21
» 46 - Spese dell'atto
»
21
» 47 - Esecuzione lavori d'ufficio
»
21
» 48 - Inizio ed ultimazione lavori
»
21
» 49 - Revoca della concessione
»
22
» 50 - Prescrizioni tecniche
»
22
» 51 - Accesso ai lavori ed alle opere
»
22
» 52 - Foro competente
»
22