CAPO
I
NATURA
GIURIDICA - SEDE - FINI - COMPRENSORIO - PERIMETRO
ART.
1
Natura giuridica e sede
II
Consorzio del Canale Lunense, originariamente Consorzio di irrigazione
costituito con D.P. 21 marzo 1923, n, 9175 e riconosciuto poi quale Consorzio di
bonifica ai sensi dell'ari. 114 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, con D.M. 16
Dicembre 1933, n. 9451 e denominato Consorzio di Bonifica e d'Irrigazione del
Canale Lunense, è retto dal presente Statuto.
Il
Consorzio, ente di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 59 del citato r.d. 13
febbraio 1933, n. 215, ha sede in Sarzana (provincia di La Spezia), via Agostino
Paci, n. 2.
ART.
2
Fini
Ai
fini degli interventi per la valorizzazione e l'assetto del territorio
consortile e la tutela e l'utilizzazione delle acque, nel quadro degli
ordinamenti produttivi e delle convenienze economiche e sociali, il Consorzio
espleta le funzioni e i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e
regionali e dagli Organi pubblici competenti, ovvero che siano comunque
necessari al conseguimento dei propri, fini istituzionali.
In
particolare provvede:
a)
alla redazione dei piani per le opere pubbliche di bonifica, alla progettazione
e all'esecuzione in concessione delle opere pubbliche di bonifica, nonché di
ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio concernente:
—
la sistemazione idrogeologica del terreno e la regimazione dei corsi d'acqua
(esecuzione, completamento ed ammodernamento delle opere di sistemazione
idraulica, idraulico-agraria e di bonifica);
—
la conservazione del suolo;
—
la difesa delle acque del comprensorio con la realizzazione di impianti di
depurazione od altri interventi;
—
la tutela e l'incremento delle risorse idriche (utilizzazione agraria ed
industriale delle acque depurate);
b)
alla manutenzione ed all'esercizio delle opere anzidetto nonché delle
altre opere consortili;
c)
ad assumere, a termini della legge 12 febbraio 1942 n. 183, e sue eventuali
successive modifiche, la esecuzione e la manutenzione delle opere di interesse
comune a più proprietà, nonché di quelle occorrenti a dare scolo alle acque e
a non recare pregiudizio allo scopo per il quale furono eseguite le opere
pubbliche
di bonifica;
d)
; ad assumere, debitamente autorizzato, le funzioni di consorzio idraulico,
nonché quelle di utilizzazione idrica ai sensi e per gli effetti della vigente
legislazione;
e)
ad assumere la funzione di delegato tecnico per la trasformazione e
quotizzazione di terreni provenienti dalla liquidazione di usi civici, ai sensi
della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e sue eventuali successive modifiche;
f)
all'assistenza della proprietà consorziata: nella trasformazione degli
ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione; nella
progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, volontarie
od obbligatorie, anche comuni a più fondi, e nel conseguimento delle relative
provvidenze pubbliche;
g)
all'esecuzione, su richiesta e per conto dei proprietari consorziati,
delle opere di cui alla precedente lett. f), nonché alla manutenzione delle
medesime, sempreché, in quest'ultimo caso, l'intervento presenti interesse ai
fini della funzionalità delle opere pubbliche o comuni;
h)
alla ricomposizione delle proprietà frammentate ai sensi delle leggi vigenti.
ART.
3
Compiti di vigilanza
Nell'espletamento
dei compiti di vigilanza di cui alla lettera d) del precedente articolo il
Consorzio:
a)
tiene' informata la Regione territorialmente competente ad esercitare le
funzioni di vigilanza e tutela sul Consorzio sulla attuazione dei piani e dei
programmi di bonifica;
b)
su richiesta della Regione anzidetta, concorda con le persone soggette agli
obblighi di bonifica le opere di competenza privata da eseguire e gli indirizzi
da adottare per la trasformazione degli ordinamenti produttivi e accerta la
possibilità di finanziamento, ai fini del d.l.
C.p.S, 31 dicembre 1947 n. 1744 e sue eventuali successive modifiche;
e)
ove gliene sia fatto obbligo dalla legislazione vigente (ed in particolare
dall'ari. 42 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, modificato dall'art. 2 della
legge 30 giugno 1957 n. 667), esegue, a spese dei proprietari, le opere di loro
spettanza se siano decorsi inutilmente i termini assegnati o comunque risulti
impossibile, per il tempo decorso, l'esecuzione delle opere nei termini
stabiliti.
ART.
4
Comprensorio consorziale
II
comprensorio del Consorzio ha una superficie totale di ha. 3505,96.83 che
ricadono nelle seguenti Provincie e Comuni:
PROVINCIA
DI LA SPEZIA
Comune
di Sarzana ha. 1704,99.63
Comune
di S. Stefano Magra
ha. 438,31.97
Comune
di Ameglia ha.
330,66,49
Comune
di Ortonovo ha. 300,60.90
Comune
di Casteinuovo Magra ha.
403,36.23
Comune
di Vezzano Ligure ha. 246,84.62
Comune
di Arcola ha. 49,70.40
Comune
di Lerici ha. 17,94.59
Sommano
ha. 3492,44.83
ha. 3492,44.83
PROVINCIA
DI MASSA-CARRARA
Comune
di Aulla ha.
4,97.94
Comune
di Fosdinovo ha,
4,62,97
Comune
di Carrara ha.
3,91.09
Sommano ha.
13,52.00 ha
13,52.00
TOTALE
GENERALE .......
ha. 3505,96.83
ART.
5
Perìmetro del comprensorio
consorziale
II
perimetro consorziale del comprensorio si svolge:
—
ad Ovest e Sud-Ovest il fiume Magra;
—
a Nord-Est il Canale Lunense;
—
ad Est il torrente Parmignola;
—
a Sud il Mare Tirreno,
come
risulta dall'allegata corografìa.
CAPO
II
ORGANI
DEL CONSORZIO
ART.
6
Determinazione degli organi del
Consorzio
Sono
organi del Consorzio:
a)
l'Assemblea;
b)
il Consiglio dei Delegati;
e)
la Deputazione amministrativa;
d)
il Presidente;
e)
il Collegio dei revisori dei conti,
SEZIONE
I
Assemblea
Elettorale dei Consorziati
ART.
7
Attribuzioni • Composizione -
Diritto di voto
L'Assemblea
elettorale è composta da tutti i consorziati e dagli iscritti nei moli di
contribuenza.
Sono
per legge consorziati i proprietari di immobili ricadenti nel perimetro del
comprensorio consortile,
Ai
sensi dell'ari. 20 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 ed eventuali successive
modifiche sono inoltre iscritti, a loro richiesta, solidalmente con i
proprietari, nei catasti consortili e nei ruoli di contribuenza, i titolari di
diritti reali nonché gli affittuari e i conduttori dei terreni che, per obbligo
derivante da norma di legge o da contratto, siano tenuti a pagare i contributi
consortili. Nel caso in cui tale obbligo concerna la totalità dei contributi
consortili sono iscritti, a loro richiesta, nei catasti consortili unitamente ai
proprietari e in luogo di questi nei ruoli di contribuenza.
Unica
attribuzione dell'Assemblea Elettorale dei consorziati è quella di eleggere i
12 membri del Consiglio dei delegati la cui nomina è di competenza dei
consorziati ai sensi dell’art. 21 del presente statuto.
Ogni
componente ha diritto ad un voto; nel caso di iscrizione solidale di più
nominativi nel molo di contribuenza per lo stesso immobile i due o più iscritti
avranno diritto ad un solo voto e dovranno esercitarlo congiuntamente ovvero per
delega conferita ad uno soltanto degli iscritti-
Per
le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è
esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti ed i sottoposti
all'amministrazione giudiziaria dal curatore o dall'amministratore.
In
caso di comunione, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della
corrispondente partita catastale, fatta salva la possibilità di delega
congiunta ad altro intestatario nei modi e nelle forme di cui al comma seguente.
La
delega al voto deve essere conferita con atto scritto, autenticata da un Notaio
o dal Segretario comunale del Comune di residenza del delegante.
In
mancanza di delega, si considera quale rappresentante della comunione il primo
intestatario della corrispondente partita catastale risultante dai registri del
Consorzio.
Qualora
il nominativo del primo intestatario figuri partecipante a più comunioni, viene
considerato rappresentante della partita catastale gravata da maggior
contributo, mentre per le restanti partite deve essere conferita ad altro
componente la comunione, la delega di cui al precedente 5° comma.
Per
l'esercizio del diritto di voto, a me^zo dei rappresentanti o delegati indicati
nei precedenti commi n. 5, 6, 7, 8, i relativi titoli di legittimazione debbono
essere depositati presso la Segreteria del Consorzio, a cura degli interessati,
non oltre il ventesimo giorno antecedente- quello fissato per la convocazione
dell'Assemblea elettorale.
ART.
8
Sezioni elettorali
L'Assemblea
elettorale è ripartita nelle seguenti 4 sezioni:
SEZIONE
A - appartengono a tale Sezione gli iscritti nei ruoli di contribuenza che
paghino, in ordine crescente di imposta, il primo 25% del
carico
complessivo dei ruoli;
SEZIONE
B - appartengono a tale Sezione gli iscritti nei ruoli di contribuenza che
paghino, in ordine crescente di imposta, il secondo 25% del
carico
complessivo dei ruoli;
-8-
SEZIONE
C - appartengono a tale Sezione gli iscritti nei ruoli di contribuenza che
paghino, in ordine crescente di imposta, il terzo 25% del
carico
complessivo dei ruoli;
SEZIONE
D - Appartengono a tale Sezione gli iscritti nei ruoli di contribuenza che
paghino, in ordine crescente di imposta, il quarto 25% del carico complessivo
dei ruoli.
Ad
ogni sezione è attribuito un numero di delegati sul totale dei delegati da
eleggere in rapporto alla contribuenza complessiva e comunque attribuendo ad
ognuna non meno di 3 dei delegati da eleggere.
I
ruoli di contribuenza da considerare sono quelli in corso alla data di
deliberazione di convocazione dell'Assemblea elettorale dei consorziati.
ART.
9
Esercizio del diritto di voto
L'iscrizione
negli elenchi di ciascuna Sezione elettorale degli aventi diritto al voto
costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso.
L'esercizio
del diritto di voto avrà luogo presso i seggi stabiliti dal Consiglio dei
delegati in alcuni dei Comuni compresi nella circoscrizione consortile.
ART.
10
Deleghe
Gli
iscritti nell'elenco sezionale degli aventi diritto al voto — inclusi i
rappresentanti di cui al 6° comma del precedente art. 7 — possono farsi
sostituire nell'Assemblea da altro consorziato iscritto nello stesso elenco
sezionale e seggio elettorale mediante delega, rilasciata con atto scritto
autenticato da un Notaio o dal Segretario del Comune di residenza del delegante,
da consegnarsi al Presidente del seggio elettorale.
Ciascun
soggetto non può cumulare più di 2 di tali deleghe. Non possono essere
conferite deleghe ai componenti degli organi di cui all'art. 6, nonché ai
dipendenti del Consorzio.
I
coltivatori diretti possono conferire la delega anche ai familiari conviventi.
In
caso di mezzadria il proprietario può conferire la delega al mezzadro.
ART.11
Formazione e pubblicazione degli
elenchi degli aventi diritto
al voto
La
formazione degli elenchi degli aventi diritto al voto, cui sovrintende la
Deputazione amministrativa, deve avvenire ogni qualvolta viene convocata
l'Assemblea, L'elenco dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto:
—
gli estremi della ditta iscritta nel catasto consorziale;
—
le generalità dell'avente diritto al voto;
—
l'indicazione della sezione e del seggio presso il quale deve essere esercitato
il diritto di voto.
La
deliberazione della Deputazione amministrativa di approvazione degli elenchi
deve essere pubblicata oltreché nell'Albo consortile, anche nell'Albo pretorio
dei Comuni ricadenti nel comprensorio, per un periodo di 15 giorni consecutivi.
Durante
lo stesso periodo, gli elenchi devono essere depositati, a disposizione degli
interessati, presso gli Uffici del Consorzio e dei Comuni anzidetti.
Dell'avvenuto
deposito dell'elenco deve essere data contemporanea notizia mediante affissione,
nei Comuni e nelle frazioni, di apposito manifesto, nel quale dovranno essere
altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali
reclami da parte degli interessati. Nel manifesto dovrà essere riportato il
testo dei precedenti artt. 7 8.
ART.
12
Reclami contro gli elenchi
I
reclami contro le risultanze degli elenchi debbono essere diretti alla
Deputazione amministrativa e inviati, mediante raccomandata con a.r., presso la
sede del Consorzio entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo di
pubblicazione.
La
Deputazione, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente
comma, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le
eventuali conseguenti variazioni nell'elenco. Tali decisioni vengono comunicate
ai ricorrenti con raccomandata a.r.
Decisi
i ricorsi ed acquisite le designazioni dei rappresentanti di cui ai commi 5°, 6°
e 7° del precedente art, 7, la Deputazione introduce nell'elenco degli aventi
diritto al voto le generalità dei votanti — ivi comprese quelle dei predetti
rappresentanti — e dispone gli stralci dell'elenco per i rispettivi seggi
elettorali.
ART.
13
Convocazione dell'assemblea
Al
fine della nomina dei Consiglieri elettivi costituenti il Consiglio, il
Presidente del Consorzio convoca l'Assemblea elettorale dei consorziati, previa
deliberazione del Consiglio dei delegati, mediante manifesto murale da
pubblicarsi nell'Albo consorziale, nei Comuni e nelle frazioni, almeno trenta
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea- L'affissione di tale manifesto
sarà ripetuta almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
In
esso saranno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora d'inizio e termine delle
votazioni, nonché la sede dei seggi, ed ogni altra disposizione del presente
Statuto atta a facilitare l'esercizio del diritto di voto.
Nel
manifesto dovrà anche essere data notizia dell'avvenuta pubblicazione della
relazione dell'Amministrazione, di cui all’art. 23 lettera r).
Inoltre,
nelle tré settimane che precedono la data di riunione dell'Assemblea
elettorale, sarà pubblicato un avviso su quotidiani di larga diffusione locale,
per due volte — a distanza di due giorni l'uno dall'altro — nel quale, con
le comunicazioni relative alla sede, alla data e alle ore delle votazioni, va
fatto richiamo, per i particolari dettagli, al manifesto murale.
L'Assemblea
ha luogo normalmente ogni cinque anni, entro il mese di novembre, sempreché sia
trascorso un periodo non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni
dall'ultima comunicazione delle decisioni della Deputazione amministrativa
riguardo alla formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto, regolata dal
penultimo comma dell'ari, 12.
ART.
14
Costituzione dei seggi
Ogni
seggio è composto da un Presidente, due Scrutatori ed un Segretario nominati
dalla Deputazione amministrativa.
ART.
15
Schede per la votazione
Per
ogni Sezione elettorale, le votazioni avvengono contemporaneamente con schede
distinte.
Le
schede di votazione, debitamente timbrate dall'Amministrazione del Consorzio,
dovranno essere consegnate al Presidente del seggio che, prima dell'inizio delle
votazioni, controllerà, insieme agli Scrutatori, il numero di esse facendone
menzione nel verbale di cui all’art, 17-
L'elezione
del Consiglio dei delegati si svolge, distintamente per ciascuna Sezione
elettorale, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi fra gli
iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto della Sezione elettorale di
appartenenza dei sottoscrittori,
II
numero dei candidati compresi in ciascuna lista non può essere superiore a
quello dei Consiglieri da eleggere in ciascuna Sezione elettorale.
Di
tutti i candidati deve essere indicato il cognome, nome, luogo e data di
nascita. Le liste devono essere consegnate in duplice copia entro e non oltre le
ore 18 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea
ad un funzionario, all'uopo designato dal Presidente, che ne accuserà ricevuta
restituendo una copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di
ricezione.
Le
liste devono essere firmate per accettazione dai candidati e debbono essere
presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto
al voto della Sezione. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle
liste dovranno essere dichiarate autentiche da un Notaio o da un funzionario del
Consorzio all'uopo designato dal Presidente.
I
candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più
liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, ha efficacia la
firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non
apposta la firma delle liste successive.
Le
determinazioni debitamente motivate in ordine all'accettazione delle liste nonché
alla eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista sono comunicate,
anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al primo tra i firmatari
presentatori della relativa lista.
Le
liste accettate sono dal Consorzio distintamente trascritte, secondo l'ordine di
presentazione, sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì
l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste. In testa a ciascuna
lista va stampata una casella e a fianco di ciascuno dei nomi dei candidati
indicati nelle liste va stampata una casella di minore dimensione, per
l'espressione del voto di preferenza.
Nel
caso in cui sia presentata una sola lista, gli elettori possono dare il voto di
preferenza anche agli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto della
sezione elettorale di appartenenza, non compresi nella lista presentata.
A
tal fine sulle schede saranno tracciate, in ogni caso, tante righe in bianco
quanti sono i consiglieri da eleggere, sulle quali l'elettore può scrivere i
nomi dei candidati prescelti.
Per
votare i candidati che figurano in una lista va apposto un segno sulla casella
stampata in testa alla lista medesima, restando salva la facoltà di cancellare
i nominativi della stessa lista ai quali non si intende dare il voto.
L'elettore
può altresì votare singoli candidati indicati nella stessa lista o in liste
diverse apponendo un segno nelle relative caselle, stampate a fianco dei
nominativi medesimi, ferma restando la possibilità di integrare tali
manifestazioni di voto con l'indicazione di altri candidati nelle apposite righe
in bianco.
Non
può comunque votarsi, a pena di nullità della scheda, un numero di candidati
superiore a quello dei consiglieri da eleggere in ciascuna sezione.
ART.
16
Votazioni
Le
votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.
Nella
sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto nell'elenco degli
aventi diritto al voto.
In
caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco
sezionale dei votanti, derivato da mero errore di trascrizione, il Presidente
del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessario
correzioni, sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del
Presidente del Consorzio, esibita e consegnata dall'interessato.
Tra
l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno sette ore.
Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle
votazioni si trovino nell'apposita sala saranno ammessi a votare.
Il
Presidente del seggio consegna la scheda della sezione di appartenenza a ciascun
votante.
Il
votante, espresso il voto, deve restituire la scheda, dopo averla chiusa, al
Presidente del seggio, il quale, previo riscontro, la introdurrà subito
nell'apposita
urna.
Nel contempo uno degli Scrutatori apporrà la firma accanto al nome del votante
contenuto nell'elenco degli aventi diritto al voto.
Sono
nulle le schede che oltre all'espressione del voto contengano qualsiasi
annotazione e/o segno, anche involontario, che possa renderne identificabile la
provenienza.
II
Presidente e gli Scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero
insorgere in seguito alle operazioni di voto e le decisioni stesse sono
riportate nel verbale di cui al successivo art. 17.
Per
quant'altro non previsto nel presente articolo valgono, in quanto applicabili,
le disposizioni contenute nel capo V del T.U. 16 maggio I960 n. 570, recante
norme per l'elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali.
ART.17
Scrutinio
Subito
dopo la chiusura della votazione il Presidente e gli Scrutatori procedono allo
scrutinio, previo riscontro del numero delle schede contenute nell'urna con
quello dei votanti.
DÌ
tali operazioni deve essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza
indugio all'Amministrazione del Consorzio unitamente a tutte le schede, comprese
quelle nulle o non utilizzate, alle deleghe ed agli altri atti.
ART.
18
Validità ed efficacia delle
votazioni
Le
votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
Alla
lista dei candidati che, all'interno di ciascuna sezione, ha conseguito il
maggior numero di voti, sono assegnati i due terzi dei delegati spettanti ad
ogni sezione. La frazione superiore a 0,50 viene considerata come unità.
All'interno
di ciascuna lista sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero
di voti preferenziali.
In
caso di parità di voti è eletto colui che è iscritto nei ruoli per un
contributo consortile di importo più elevato.
Ai
fini della graduatoria i voti preferenziali si aggiungono a quelli di lista.
ART.19
Verbali relativi alle operazioni
elettorali - Reclami
I
verbali relativi alle operazioni elettorali, entro otto giorni dalla data in cui
queste si sono svolte, sono inviati in copia alla Regione esercente le funzioni
di vigilanza e tutela sul Consorzio, Contro le operazioni elettorali può essere
interposto reclamo alla Deputazione amministrativa, da depositarsi entro cinque
giorni dalla data di chiusura delle operazioni di voto, presso la Segreteria del
Consorzio.
La
Deputazione amministrativa, non oltre 20 giorni dalla data di chiusura delle
votazioni, presa visione dei verbali e degli atti, decide sugli eventuali
reclami e proclama i risultati delle votazioni e i nominativi degli eletti.
I
risultati delle votazioni e le risoluzioni adottate sugli eventuali reclami sono
comunicati alla Regione predetta.
Avverso
gli anzidetti risultati è ammesso ricorso alla Regione esercente le funzioni di
vigilanza e tutela sul Consorzio entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei
risultati medesimi sull'Albo consortile.
ART.
20
Rinuncia di qualcuno degli
eletti
Nel
caso di rinuncia di qualcuno degli eletti, come previsto dall'ari. 31, la
Deputazione amministrativa procede alla proclamazione integrativa del
subentrante ai sensi del 3° comma del citato articolo.
SEZIONE
II
Consiglio
dei Delegati
ART.
21
Costituzione
II
Consiglio dei delegati è costituito da 15 componenti, di cui 12 eletti
dall'Assemblea a termini della precedente sezione, e 3 nominati dall'Organo di
vigilanza tra i rappresentanti degli enti locali il cui territorio in tutto o in
parte ricade nel comprensorio.
La
nomina da parte dell'Organo di vigilanza è effettuata in modo da garantire la
rappresentanza della minoranza.
La
sostituzione dei delegati nominati dall'Assemblea elettorale o dall'Organo di
vigilanza avviene con le modalità fissate all'ari. 36.
ART.
22
Ineleggibilità
Non
possono essere eletti quali delegati:
a)
i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
b)
i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
e)
coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata della
interdizione;
d)
coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
e)
coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione
nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché
coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano
l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la
cessazione degli effetti del provvedimento;
f)
i funzionari pubblici cui competono funzioni di vigilanza e tutela
sull'amministrazione del Consorzio;
g)
i dipendenti, comunque denominati, nonché i pensionati del Consorzio;
h)
coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno
reso il conto della loro gestione;
i)
coloro che hanno liti pendenti col Consorzio;
I)
coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
m)
coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino
legalmente in mora.
Non
possono essere contemporaneamente delegati gli ascendenti e discendenti, gli
affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi.
L'ineleggibilità
ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi.
ART.
23
Funzioni del Consiglio
Spetta
al Consiglio:
a)
eleggere nel suo seno, nell'ordine, e con distinte votazioni, il Presidente, il
Vice Presidente, e gli altri componenti la Deputazione con le modalità fissate
dall'art. 5 del D.P.R. 16 maggio 1970 n. 570 e rispettando, per quanto concerne
la Deputazione, la proporzione tra membri eletti dai consorziati e membri
nominati dall'Organo di vigilanza, e con voto limitato a non più dei 2/3 dei
membri della Deputazione da eleggere;
b)
nominare il Collegio dei revisori dei conti e fissarne gli emolumenti;
e)
deliberare sulla convocazione dell'Assemblea;
d)
esprimere i pareri previsti dall'ari. 62 del R.D. 13 Febbraio 1933 n. 215, nonché
formulare le relative proposte;
e)
deliberare sulle modifiche dello Statuto;
f)
deliberare sui regolamenti, sulle norme per il funzionamento dei servizi,
sull'organico e sul trattamento economico dei dipendenti;
g)
deliberare sul piano generale di bonifica e sui progetti di massima delle opere
che non siano comprese nel piano stesso;
h)
deliberare sui programmi di attività del Consorzio e sui criteri per il
finanziamento definitivo delle opere;
i)
deliberare sui criteri relativi alla esecuzione e alla manutenzione delle
opere obbligatorie di competenza privata o volontarie di miglioramento
fondiario, anche comuni a più fondi, e sulle relative operazioni di
finanziamento;
1)
deliberare sui criteri di classifica del comprensorio per il riparto
degli oneri a carico della proprietà consorziata e sui piani di riparto delle
spese consortili;
m)
approvare il bilancio preventivo e la relativa relazione, nonché k variazioni
agli stanziamenti che si rendessero necessari e in corso di esercizio;
n)
approvare il rendiconto consuntivo e la relativa relazione;
o)
deliberare l'assunzione dei mutui garantiti da delegazioni sui contributi
consorziali, salvo il disposto del successivo art. 26 lettera 1);
p)
deliberare la partecipazione, con responsabilità limitata, ad enti, società od
associazioni, che comunque si presenti di interesse per il Consorzio o per
l'attività di bonifica;
q)
deliberare sui criteri per le licenze e concessioni temporanee a terzi non
consorziati;
r)
redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione
tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta, da pubblicarsi nell'Albo
pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio consorziale almeno trenta giorni
prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea;
s)
decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
t)
pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dalla Deputazione.
ART.
24
Convocazione
II
Consiglio dei delegati viene convocato dal Presidente, previa deliberazione
della Deputazione, non meno di due volte all'anno. Deve altresì essere
convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei delegati
mediante lettera raccomandata con l'indicazione degli argomenti da trattare o su
richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del successivo art. 46
penultimo comma.
Le
riunioni del Consiglio hanno luogo nella sede consorziale o in altra località
scelta
dalla Deputazione.
La
convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai consiglieri
almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di
convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione,
nonché l'ordine del giorno.
In
caso d'urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma sino a tré
giorni prima dalla data della riunione.
Almeno
48 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine
del giorno sono depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione
dei delegati.
Il
Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno,
dandone comunicazione ai delegati 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso,
quando un terzo dei presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti
deve essere differita al giorno successivo.
SEZIONE
III
Deputazione
amministrativa
ART.
25
Composizione
La
Deputazione è composta dal Presidente del Consorzio, dal Vice Presidente e da
cinque membri eletti a termini dell’art. 23 lettera a).
ART.
26
Funzioni della Deputazione
Spetta
alla Deputazione:
a)
deliberare sulla convocazione del Consiglio dei delegati;
b)
approvare gli elenchi degli aventi diritto al voto;
e)
nominare Ì componenti dei seggi elettorali;
d)
deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità
giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali
transazioni;
e)
predisporre i regolamenti, le norme per il funzionamento dei servizi, la tabella
organica dei dipendenti ed il relativo trattamento economico da sottoporre
all'approvazione del Consiglio;
f)
provvedere all'assunzione ed al licenziamento del personale;
g)
predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative relazioni,
che dovranno altresì illustrare l'attività consortile, da sottoporre
all'approvazione del Consiglio;
h)
deliberare sui servizi di esattoria e di tesoreria;
i)
deliberare sui ruoli di contribuenza determinati sulla base dei criteri
di classifica e del piano di riparto delle spese consortili approvati dal
Consiglio;
1)
deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o
cessione in garanzia di crediti nei confronti dello Stato, di enti e di privati,
nonché sull'assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi
consorziali per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche a carico
della proprietà,
m)
deliberare sui progetti esecutivi, le perizie di variante e le relative domande
di concessione;
n)
stabilire i sistemi per l'esecuzione dei lavori, per l'approvvigionamento delle
forniture e per l'espletamento dei servizi;
o)
deliberare sull'affidamento dei lavori e delle forniture;
p)
deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e
conduzioni, nonché sulle concessioni di godimento temporaneo di beni immobili;
q)
deliberare sulle licenze e concessioni temporanee ai consorziati;
r)
provvedere, nei limiti fissati dal Consiglio, all'acquisto, alla
costituzione e all'alienazione di diritti reali immobiliari;
s)
sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e
dei beni consorziali;
t)
sovrintendere alla conservazione e all'aggiornamento del catasto
consorziale;
u)
decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
v)
deliberare sui reclami proposti avverso le operazioni elettorali e
proclamare Ì risultati delle votazioni dell'Assemblea e i nominativi degli
eletti;
z)
provvedere nelle materie che non siano espressamente attribuite alla
competenza di altri organi consorziali — sempreché non ritenga di sottoporle
all'esame del Consiglio dei delegati — dandone notizia al Consiglio stesso
nelle adunanze immediatamente successive.
ART.
27
Provvedimenti d'urgenza
In
caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio dei
delegati, la Deputazione delibera sulle materie di competenza del Consiglio
stesso.
Tali
deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio alla sua
riunione immediatamente successiva,
ART.
28
Convocazione
La
Deputazione viene convocata non meno di sei volte all'anno di iniziativa del
Presidente. Deve altresì essere convocata quando un terzo dei suoi componenti
ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.
Le
riunioni della Deputazione hanno luogo nella sede consorziale o io altra località
scelta dal Presidente.
La
convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai deputati
almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di
convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione,
nonché l'ordine del giorno.
In
caso d'urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma non meno di
due giorni prima della data della riunione.
II
Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno
dandone comunicazione ai deputati almeno 24 ore prima dell'adunanza.
Gli
atti relativi agli argomenti da trattare sono depositati presso la Segreteria
del Consorzio, a disposizione dei deputati, almeno un giorno prima
dell'adunanza-
SEZIONE
IV
Presidenza
ART.
29
Funzioni del Presidente
II
Presidente, che ha la legale rappresentanza del Consorzio:
a)
firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare,
limitatamente a quest'ultima e per determinate materie, il Direttore del
Consorzio;
b)
firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
e)
presiede il Consiglio dei delegati e la Deputazione amministrativa;
d)
sovrintende all'amministrazione consorziale e assicura la osservanza delle norme
di legge e di regolamento e dello Statuto;
e)
cura l'esecu2Ìone delle deliberazioni degli organi consorziali;
f)
sovrintende al personale;
g)
promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti
i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica
della Deputazione amministrativa;
h)
ordina i pagamenti e le riscossioni;
i)
presiede alle gare e alle licitazioni per l'aggiudicazione di appalti e
forniture;
I)
denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica;
m)
delibera, nei casi di somma urgenza, sulle materie di competenza della
Deputazione; tali deliberazioni d'urgenza debbono essere sottoposte alla
ratifica
della
Deputazione entro il termine di un mese.
ART.
30
Funzioni del vice Presidente
II
Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e
lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.
SEZIONE
V
Disposizioni
comuni
ART.
31
Accettazione delle cariche
L'elezione
si perfeziona con l'accettazione, che deve essere comunicata al Consorzio con
lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato
delle elezioni.
Tale
avviso deve essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche
consorziali, con raccomandata con a.r,, entro otto giorni dalla data della
proclamazione o della votazione, a seconda si tratti di elezione a delegato od
alle altre cariche.
In
difetto di accettazione entro i termini indicativi, colui che è stato eletto
viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra chi ha ottenuto il
numero di voti preferenziali immediatamente inferiore all'interno della lista di
appartenenza.
Anche
in tale ipotesi si applicano i commi 1° e 2° del presente articolo ed il
termine di cui al secondo comma decorre, rispettivamente, dalla data di
proclamazione integrativa di cui all'art. 20 o dalla data di scadenza del
termine per l'accettazione.
Qualora
la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile e nei casi diversi da
quello della mancata accettazione, valgono le norme del successivo art. 36.
In
caso di mancata accettazione della carica di Presidente, il Consiglio dei
delegati procede a nuova elezione.
ART.
32
Durata delle cariche
I
componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni e sono
rieleggibili.
ART.
33
Scadenza delle cariche
I
componenti del Consiglio dei delegati entrano in carica all'atto della scadenza
dell'amministrazione uscente.
II
Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti la Deputazione
amministrativa entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente
art. 31-
La
scadenza di tutte le cariche si verifica in ogni caso al 31 dicembre più vicino
alla data di compimento del quinto anno dall'entrata in carica del Consiglio dei
Delegati.
Qualora
le nuove cariche non siano elette e/o non siano ancora intervenute le
accettazioni di cui al precedente art. 31, gli organi cessati per scadenza del
termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà
di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione.
ART.
34
Dimissioni dalle cariche
Le
dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta al
Consorzio.
Le
dimissioni hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da
parte dell'Organo di appartenenza.
ART.
35
Decadenza dalle cariche
La
decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina,
sopravvenga una causa di ineleggibilità.
Decadono
patimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino tre volte
consecutive alle riunioni del Consiglio o della Deputazione, nonché coloro i
quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art, 40.
La
decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei delegati,
previa comunicazione dei motivi all'interessato.
La
cessazione della qualità di rappresentante, di cui al precedente art. 7,
produce la perdita della carica di delegato.
La
cessazione della carica di delegato comporta la perdita delle altre cariche
consorziali.
ART.
36
Vacanza delle cariche
Quando
il Presidente, il Vice Presidente od alcuno dei deputati cessano dalla carica
per qualsiasi motivo, dev'essere convocato entro un mese il Consiglio dei
delegati per provvedere alla loro sostituzione.
I
delegati eletti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti
dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.
Alla
sostituzione dei delegati nominati dall'Organo esercente le funzioni di
vigilanza e tutela sul Consorzio provvede l'Organo medesimo.
I
nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti Ì
sostituiti.
ART.
37
Rimborso delle spese
Ai
componenti gli organi consorziali spetta il rimborso delle spese sostenute per
l'espletamento del loro ufficio, nelle forme e con le modalità da prestabilirsi
dal Consiglio con apposita deliberazione.
ART.
38
Validità e presidenza delle
adunanze
Le
adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei
delegati in carica; quelle della Deputazione con la presenza di almeno quattro
componenti, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.
Il
Consiglio dei delegati, in assenza del Presidente o del Vice Presidente, elegge
uno dei suoi componenti alla presidenza della seduta.
ART.
39
Intervento alle sedute da parte
di funzionari e di estranei
II
Direttore del Consorzio partecipa con voto consultivo, alle sedute del Consiglio
dei delegati e della Deputazione Amministrativa.
Nel
caso in cui il Direttore debba assentarsi perché si discute di questioni che lo
riguardano, fungerà da segretario il più giovane dei presenti.
Possono
inoltre essere chiamati ad assistere alle sedute altri funzionari Del Consorzio
od estranei, perché forniscano chiarimenti su determinati problemi.
ART.
40
Astensioni
II
consigliere o il deputato che in merito all'oggetto di una determinata
deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con
quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri consiglieri o deputati ed
astenersi dal partecipare alla deliberazione.
La
violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche
consorziali, ferme restando la responsabilità per danni, oltreché la
possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui senza il
voto di chi doveva astenersi non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.
ART.
41
Votazioni
Di
regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora
concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
Per
la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti
dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione
sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, prevale il voto del Presidente.
Sono
nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello
dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando
il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso
il voto.
In
ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova
votazione, che sarà valida qualunque sia, rispettivamente, il numero degli
astenuti o delle schede bianche.
Gli
astenuti ai sensi dell'ari. 40 comma 1°, non vengono considerati ne ai fini
della determinazione del numero dei presenti, ne ai fini del computo dei voti.
ART.
42
Verbali delle adunanze degli
organi consorziali
Per
ogni adunanza viene redatto dal Segretario degli Organi consorziali un verbale,
il quale dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di
invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli
assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti
all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni
di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano
fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento,
nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.
I
verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di
Segretario, nonché dagli eventuali Scrutatori.
Il
compito di Segretario degli organi deliberativi spetta al Direttore del
Consorzio od a chi temporaneamente ne fa le veci.
ART.
43
Pubblicazione delle
deliberazioni
Le
deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell'Albo del
Consorzio per tré giorni consecutivi non oltre il settimo giorno successivo
alla data della loro adozione. Le deliberazioni di cui sia dichiarata l'urgenza
sono pubblicate solamente nel giorno immediatamente successivo. Gli allegati che
hanno formato oggetto di
approvazione debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quelli di
pubblicazione, a disposizione di chi ne voglia prendere visione.
ART.
44
Ricorso contro le deliberazioni
Contro
le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizioni dinanzi all'organo
che le ha emanate entro dieci giorni decorrenti dall'ultimo giorno di
pubblicazione.
L'atto
di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell'organo competente ed è
deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo di
raccomandata a.r. entro 6 giorni.
Contro
la deliberazione è pure ammesso ricorso alla Regione esercente le funzioni di
vigilanza e tutela sul Consorzio entro il termine di 30 giorni decorrente
dall'ultimo giorno di pubblicazione.
L'opposizione
e/o il ricorso non sospendono l'esecutorietà della deliberazione.
ART.
45
Visione e copia delle
deliberazioni
Gli
interessati potranno prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi
consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia
delle medesime, esclusi gli atti o documenti comunque richiamati nel testo delle
deliberazioni.
ART.
46
Collegio dei Revisori dei Conti
II
Collegio dei revisori dei conti è composto da 5 membri effettivi di cui uno
iscritto all'albo ufficiale dei revisori e due supplenti eletti dal Consiglio
dei delegati anche tra persone estranee al Consorzio. Uno dei 5 membri effettivi
potrà essere nominato su richiesta dalla Regione. Il Presidente del Collegio è
nominato dal Consiglio dei delegati fra i revisori effettivi
Sono
cause d'ineleggibilità e di decadenza dalla carica di revisore dei conti quelle
indicate nel precedente art. 22 del presente statuto ad esclusione della lettera
f) di esso. Non possono inoltre essere eletti revisori i componenti il Consiglio
dei delegati e i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti ed affini
entro il quarto grado.
I
componenti del Collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
II
Collegio dei revisori dei conti;
a)
vigila sulla gestione del Consorzio;
b)
presenta al Consiglio dei Delegati una relazione sul bilancio preventivo e sul
rendiconto consuntivo;
e)
esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.
II
Collegio dei revisori dei conti assiste alle adunanze del Consiglio dei
Delegati. Il Presidente del Collegio, ovvero un altro revisore, dal primo di
volta in volta delegato, assiste alle adunanze della Deputazione amministrativa.
I
revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche
individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo, dandone successiva,
immediata comunicazione scritta al presidente del Collegio.
Il
revisore che, senza giustificato motivo, manchi a due riunioni consecutive del
Collegio, decade dalla carica.
In
caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio dei delegati
provvede, con le modalità di cui al comma 1° del presente articolo, alla
sostituzione dei revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I
revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della
loro nomina,
I
revisori supplenti — con precedenza al più anziano d'età — sostituiscono
gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more dell'emanazione del
provvedimento d'integrazione del Collegio di cui al comma precedente.
Delle
riunioni del Collegio dei revisori viene redatto verbale che dev'essere
trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.
Il
Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a
verbale i motivi del proprio dissenso.
Qualora
il Collegio dei revisori accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere alla
Deputazione amministrativa l'immediata convocazione del Consiglio dei delegati.
Ai
revisori dei conti effettivi viene corrisposto un compenso annuo da determinarsi
dal Consiglio dei delegati all'atto della loro elezione.
SEZIONE
VII
Amministrazione
ART.
47
Esercizio finanziario del
Consorzio
L'esercizio
finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.
Agli
effetti, però, della riscossione delle entrate accertate entro il 31 Dicembre e
della liquidazione e pagamento delle spese impegnate entro la stessa data, la
chiusura dei conti è protratta fino al 31 gennaio dell'anno successivo.
II
bilancio preventivo è approvato non oltre il mese di novembre dell'anno
precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
Il
rendiconto consuntivo è approvato entro il semestre successivo alla chiusura
dell'esercizio finanziario.
Nel
caso in cui, per motivi di forza maggiore, non possano essere rispettati i
termini di cui al 3° comma, il Consiglio delibera l'esercizio provvisorio per
un periodo non superiore a quattro mesi.
Durante
l'esercizio provvisorio la gestione del bilancio è consentita per tanti
dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo dell'ultimo bilancio
approvato.
SEZIONE
VIII
Riparlo
della contribuenza
ART.
48
Piani di classifica e piani di
riparto
Le
spese a carico della proprietà consorziata per l'esecuzione delle opere di
bonifica, nonché quelle relative alle altre finalità istituzionali del
Consorzio, sono ripartite — a bonifica ultimata — in ragione dei benefici
effettivamente conseguiti, sulla base di apposito piano di classifica.
Durante
l'esecuzione della bonifica, il riparto delle spese di cui al precedente comma
è effettuato a mezzo di piani di classifica provvisoria sulla base di india
approssimativi e presuntivi del benefìcio conseguibile.
I
piani di classifica provvisoria e quelli definitivi, deliberati ai sensi
dell'art. 23 lett. 1) del presente statuto, nonché i piani annuali di riparto
delle spese anzidette, sono sottoposti all'approvazione dell'Organo di vigilanza
e tutela sul Consorzio, rispettivamente a norma dell'art. 11 del R.D, 13
febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 8 del D.P.R. 23 giugno 1962 n. 947.
ART.
49
Ruoli
Le
contribuzioni consorziali costituiscono onere reale sui fondi ai sensi dell'art.
21 del R.D. 13.2.1933 n. 215. I ruoli di contribuenza a carico dei consorziati
sono compilati ogni anno distintamente per ciascuno dei Comuni ricadenti entro
il perimetro del comprensorio di bonifica. Detti ruoli debbono essere sottoposti
entro il termine prescritto dalla legislazione vigente in materia al visto della
Intendenza di Finanza. Essi sono successivamente pubblicati nei Comuni
interessati e consegnati all'esattore nei modi e termini stabiliti per i ruoli
delle imposte dirette.
Contro
l'iscrizione a ruolo, i consorziati possono ricorrere per errore materiale o per
duplicazione dell'iscrizione.
Il
ricorso deve essere proposto alla Deputazione amministrativa entro trenta giorni
dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza, dalla
notificazione dell'avviso di mora.
Il
ricorso non sospende la riscossione, tuttavia la Deputazione amministrativa ha
facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.
ART.
50
Esattore
La
riscossione dei contributi consorziali è effettuata a mezzo degli Esattori
comunali o di Esattore speciale unico, i quali debbono rispondere del non
riscosso per riscosso, debbono versare una adeguata cauzione e sono retribuiti
ad aggio.
ART.
51
Tesoriere
Le
funzioni di tesoriere del Consorzio sono affidate ad un Istituto bancario,
scelto dalla Deputazione.
INDICE
CAPO
I
Art.
1 - Natura giuridica e sede .........
Pag. 3
»
2 - Fini .............
»
3
»
3 - Compiti di vigilanza .
»
5
»
4 - Comprensorio consorziale
»
5
»
5 - Perimetro del comprensorio consorziale
»
6
CAPO
II
ORGANI
DEL CONSORZIO
Art.
6 ' Determinazione degli organi del Consorzio
Pag.
7
SEZIONE
I - ASSEMBLEA ELETTORALE DEI CONSORZIATI
Art.
7 - Attribuzioni - Composizione - Diritto di voto Pag. 7
»
8 - Sezioni elettorali
»
8
»
9 - Esercizio del diritto di voto
» 9
»
10 - Deleghe » 9
»
11 - Formazione e pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto
al
voto
» 10
»
12 - Reclami contro gli elenchi
»
10
»
13 - Convocazione dell'assemblea
» 11
»
14 - Costituzione dei seggi
» 11
»
15 - Schede per la votazione
»11
»
16 - Votazioni »
13
»
17 - Scrutinio »14
»
18 - Validità ed efficacia delle votazioni
»
14
»
19 - Verbali relativi alle operazioni elettorali – Reclami
» 14
»
20 - Rinuncia di qualcuno degli eletti
» 15
SEZIONE
II - CONSIGLIO DEI DELEGATI
Art.
21 - Costituzione
Pag. 16
»
22 - Ineleggibilità
»
16
»
23 - Funzioni del Consiglio
» 17
»
24 - Convocazione » 18
SEZIONE
III - DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
Art.
25 - Composizione
Pag. 19
»
26 - Funzioni della Deputazione
» 19
»
27 - Provvedimenti d'urgenza
» 20
»
28 - Convocazione » 21
SEZIONE
IV - PRESIDENZA
Art.
29 - Funzioni del Presidente
»
21
»
30 - Funzioni del vice Presidente
»
22
SEZIONE
V - DISPOSIZIONI COMUNI
An.
31 - Accettazione delle cariche
Pag.
22
»
32 - Durata delle cariche
» 23
»
33 - Scadenza delle cariche
» 23
»
34 - Dimissioni dalle cariche
»
23
»
35 - Decadenza dalle cariche
»
24
»
36 - Vacanza delle cariche
»
24
»
37 - Rimborso delle spese
»
24
»
38 - Validità e presidenza delle adunanze
» 25
»
39 - Intervento alle sedute da parte di funzionari e di estranei
» 25
»
40 - Astensioni »
25
»
41 - Votazioni » 25
»
42 - Verbali delle adunanze degli organi consorziali
»
26
»
43 - Pubblicazione delle deliberazioni
» 26
»
44 - Ricorso contro le deliberazioni
»
27
»
45 - Visione e copia delle deliberazioni
» 21
»
46 - Collegio dei Revisori dei Conti
» 27
SEZIONE
VII - AMMINISTRAZIONE
Art,
47 - Esercizio finanziario del Consorzio
Pag. 29
SEZIONE
Vili - RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA
Art.
48 - Piani di classifica e piani di riparto
Pag. 29
»
49 - Ruoli »
30
»
50 - Esattore » 30
»
51 - Tesoriere » 30
ALLEGATI
1)
Decreto reale di costituzione del Consorzio
Pag. 33
2)
Elenco dei Comuni e dei relativi fogli di mappa ricadenti nel
comprensorio
consorziale » 34
3)
Corografia del comprensorio
» 35
Allegato
n. 1
PREFETTURA
DI GENOVA
N. 9175 Div.
IV
REGIA
PREFETTURA DI GENOVA
IL
PREFETTO
Vista
la domanda 8 Luglio 1922 del Sindaco dì Sarzana diretta ad ottenere la
dichiarazione
di costituzione obbligatoria del Consorzio di Irrigazione del Canale
Lunense
fra i proprietari interessati abitanti nei Comuni di Aulla e Fosdinovo
della
Provincia di Massa, di S. Stefano Magra, Vezzano, Sarzana, Casteinuovo,
Ortonovo,
ed Ameglia di questa Provincia;
Vista
la nota 2 febbraio 1922 n. 10503/7634 con la quale il Prefetto della
Provincia
di Massa dopo avere interpellati i Comuni e gli Enti interessati, di-
chiara
nulla ostare all'accoglimento della domanda anzidetti;
Visti
Ì pareri espressi sotto le date 31 maggio 1922 e 14 marzo 1923 sulla
utilità
economica ed agraria del Canale Irrigatorio Lunense;
Vista
la nota 18 gennaio u.s. N. 585 del Ministero per l'Agricoltura con la
quale
si riconobbe perfettamente uniforme allo spirito delle vigenti leggi per la
irrigazione
la domanda avanzata dal Comune di Sarzana sia come concessionario
(giusta
R.D. 23 gennaio 1878) della derivazione dal Magra per l'irrigazione del-
l'agro
Sarzanese sia in rappresentanza degli Agricoltori che dovrebbero fruire del
Canale
Lunense;
Ritenuto
che costituito il Consorzio esso potrà richiedere i benefici della Legge
e
cioè l'espropriazione del Canale per cause di pubblica utilità, sussidio per
le
opere
da attuare, esenzione coi privilegi fiscali, (previa approvazione dello Sta-
tutto)
e definizione delle pendenze con gli eredi del Sig. Cherubino Binelli sub
concessionari
del canale in forza di contratto 16 Dicembre 1896 Rog. Almayer;
Visto
Part. 4 della Legge 5 Gennaio 1922 n. 54;
DECRETA
E'
costituito il Consorzio obbligatorio degli Agricoltori utenti del Canale Lunense
e
coltivatori dei fondi siti nel territorio dei Comuni sopra ricordati.
Il
R° Commissario per il Comune di Sarzana è incaricato della esecuzione del
presente
decreto che dovrà a cura della R. Intendenza di Finanza essere registrato
a
sensi del disposto dell'art. 10 della legge 5 gennaio 1922.
Genova,
21 Marzo 1923
IL
PREFETTO .
(F°
Michele Darbesio)
Genova,
5.10.1946
per
copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
F.to Illeggibile
ELENCO
DEI COMUNI E DEI RELATIVI FOGLI DI MAPPA
RICADENTI
NEL COMPRENSORIO CONSORZIALE
PROVINCIA DI LA SPEZIA
Comune
di Lerid:
fogli:
16 (parte)
Comune
di Casteinuovo Magra:
fogli:
8-11-12-14-15
Comune
di Ortonovo:
fogli:
8 (parte) - 10 - 12 - 13
Comune
di Ameglia:
fogli:
7 (patte) - 10 - 15 (parte) - 16 - 23 (parte)
Comune
di Vezzano Ligure:
fogli:
5 (parte) - 10 - 11 (parte) - 17 (parte) - 18 - 19 - 20
Comune
di Arcola:
fogli:
4 (parte) - 14 (parte) - 15 (parte)
Comune
di Sarzana:
fogli:
10 - 11 - 14 - 15 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 (parte) - 27 - 28
29
(parte) - 30 - 31 - 32 - 33 (parte) - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
40
- 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47
Comune
di S. Stefano di Magra:
fogli:
1-2-3-7-8-12-13-16 (parte) - 17
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA
Comune
di Aulla:
fogli:
49 (parte)
Comune
di Fosdinovo;
fogli:
55 (parte)
Comune
di Carrara:
fogli:
68 (parte)